Art. 7

Repertorio semantico e modelli di dati

In vigore dal 5 ago 2022
Repertorio semantico e modelli di dati 1.   Il repertorio semantico fornisce accesso al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum, progettato per visualizzare metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove e che include campi aggiuntivi progettati per visualizzare i metadati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c). 2.   Per i tipi di prove strutturate concordati in seno al gruppo di coordinamento dello sportello, il repertorio semantico contiene un modello di dati del sistema tecnico una tantum costituito quanto meno dai componenti seguenti: a) una rappresentazione di tale modello di dati con: i) un diagramma visivo del modello di dati; e ii) una descrizione testuale di tutte le entità del modello di dati, costituita da una definizione e dall’elenco degli attributi dell’entità; per ciascun attributo, il tipo previsto (ad esempio booleano, identificatore, data), una definizione, la cardinalità e l’utilizzo facoltativo di un elenco dei codici; b) distribuzioni in XML basate sulla definizione dello schema XML (XSD), o un formato equivalente, integrato da altri formati di serializzazione ampiamente utilizzati, ove fattibile; c) elenchi di codici per garantire il trattamento automatizzato delle prove, disponibili in un formato strutturato; d) un meccanismo per la conversione in un formato leggibile dall’uomo, quale.XSLT o equivalente. 3.   Per ogni tipo di prova, il repertorio semantico offre il controllo della versione e una registrazione delle modifiche per tenere traccia delle diverse versioni. 4.   Il repertorio semantico contiene una metodologia per lo sviluppo di nuovi modelli di dati del sistema tecnico una tantum per i tipi di prove scambiati attraverso tale sistema, costituita da esempi e materiali per l’apprendimento. 5.   I calendari per gli aggiornamenti e gli adattamenti dei modelli di metadati generici del sistema tecnico una tantum e dei modelli di dati di tale sistema sono discussi periodicamente dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro di uno dei sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’ e adottati da quest’ultimo. I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, se del caso, applicano tali aggiornamenti e adattamenti al più tardi entro 12 mesi dalla loro pubblicazione nel repertorio semantico. 6.   La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento informatico che li aiuterà a verificare la conformità delle prove rispetto al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum e ai modelli di dati di tale sistema. 7.   La Commissione rende accessibile al pubblico il repertorio semantico su un suo sito web apposito.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/1463 — Repertorio semantico e modelli di dati | Portale Normativo