Art. 5

Repertorio dei servizi dati

In vigore dal 5 ago 2022
Repertorio dei servizi dati 1.   Fatto salvo l’ del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di prove e i tipi di prove da essi rilasciati pertinenti per le procedure in linea di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 siano registrati nel repertorio dei servizi dati. 2.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1724, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di: a) registrarsi, cancellarsi ed effettuare ogni altro aggiornamento delle informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati; b) gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare registrazioni e modifiche dei dati registrati. La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati. 3.   Gli Stati membri garantiscono che ogni tipo di prova registrato nel repertorio dei servizi dati sia accompagnato da: a) il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 910/2014; e b) ove applicabile, attributi aggiuntivi, specificati al fine di facilitare l’identificazione del fornitore di prove pertinente, che vanno oltre gli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati stabilito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014, e sono necessari per lo scambio corrispondente tramite il sistema tecnico una tantum. 4.   Il repertorio dei servizi dati opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo e gli attributi scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014 di cui all’, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento. 5.   Il livello di garanzia di cui al paragrafo 3, lettera a), richiesto per gli utenti transfrontalieri non supera quello richiesto per gli utenti non transfrontalieri. 6.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati siano mantenute aggiornate.
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