Art. 3
Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery
In vigore dal 5 ago 2022
Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery
1. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti prove siano collegati a un nodo eIDAS per consentire l’autenticazione degli utenti a norma dell’, direttamente o tramite una piattaforma di intermediazione.
2. Gli Stati membri garantiscono che i punti di accesso eDelivery siano installati, configurati e integrati nei portali per le procedure dei richiedenti prove, nei servizi dati dei fornitori di prove e nelle piattaforme di intermediazione.
3. Gli Stati membri possono scegliere il numero di punti di accesso eDelivery da utilizzare per il sistema tecnico una tantum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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