Art. 3

Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery

In vigore dal 5 ago 2022
Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery 1.   Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti prove siano collegati a un nodo eIDAS per consentire l’autenticazione degli utenti a norma dell’, direttamente o tramite una piattaforma di intermediazione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i punti di accesso eDelivery siano installati, configurati e integrati nei portali per le procedure dei richiedenti prove, nei servizi dati dei fornitori di prove e nelle piattaforme di intermediazione. 3.   Gli Stati membri possono scegliere il numero di punti di accesso eDelivery da utilizzare per il sistema tecnico una tantum.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2022/1463 — Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery | Portale Normativo