Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 ago 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «sistema tecnico una tantum» («OOTS», once-only technical system): il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724; (2) «fornitore di prove»: un’autorità competente di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724 che rilascia legalmente prove strutturate o non strutturate; (3) «richiedente prove»: un’autorità competente responsabile di una o più delle procedure di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724; (4) «punto di accesso eDelivery»: un componente di comunicazione che è parte del servizio elettronico di recapito eDelivery ed è basato su specifiche tecniche e standard, compreso il protocollo di messaggistica AS4 e servizi ausiliari sviluppati nel contesto del programma del meccanismo per collegare l’Europa e proseguiti nel contesto del programma Europa digitale, nella misura in cui tali specifiche tecniche e standard si sovrappongono alla norma ISO 15000-2; (5) «nodo eIDAS»: un nodo quale definito all’, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, conforme ai requisiti tecnici e operativi stabiliti in tale regolamento e sulla base dello stesso; (6) «piattaforma di intermediazione»: una soluzione tecnica che agisce a titolo proprio o per conto di altri soggetti quali fornitori di prove o richiedenti prove, a seconda dell’organizzazione amministrativa degli Stati membri in cui opera la piattaforma di intermediazione, e attraverso la quale i fornitori di prove o i richiedenti prove si connettono ai servizi comuni di cui all’, paragrafo 1, o a fornitori di prove o richiedenti prove di altri Stati membri; (7) «repertorio dei servizi dati»: un registro contenente l’elenco dei fornitori di prove e dei tipi di prove che rilasciano, unitamente alle informazioni di accompagnamento pertinenti; (8) «intermediario di prove»: un servizio che consente a un richiedente prove di determinare quale tipo di prove proveniente da un altro Stato membro soddisfa il requisito di prova ai fini di una procedura nazionale; (9) «mezzi di identificazione elettronica»: un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online; (10) «repertorio semantico»: una raccolta di specifiche semantiche, collegate all’intermediario di prove e al repertorio dei servizi dati, composta da definizioni di nomi, tipi di dati ed elementi di dati associati a tipi di prove specifici, avente l’obiettivo di garantire la comprensione reciproca e l’interpretazione interlinguistica per i fornitori, i richiedenti e gli utenti di prove quando si scambiano prove attraverso il sistema tecnico una tantum; (11) «documenti tecnici di progettazione»: un insieme di documenti tecnici dettagliati e non vincolanti, redatti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1724 o qualsiasi altro sottogruppo di cui all’ del presente regolamento, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un’architettura di alto livello, protocolli di scambio, standard e servizi ausiliari a sostegno della Commissione, degli Stati membri, dei fornitori di prove, dei richiedenti prove, delle piattaforme di intermediazione e di altri soggetti coinvolti nell’istituzione del sistema tecnico una tantum in conformità al presente regolamento; (12) «servizio dati»: un servizio tecnico attraverso il quale un fornitore di prove gestisce le richieste di prove e invia le prove; (13) «modello di dati»: un’astrazione che organizza elementi di dati, standardizza il modo in cui sono correlati tra loro e specifica i soggetti, i loro attributi e la relazione tra tali soggetti; (14) «spazio di anteprima»: una funzionalità che consente all’utente di esaminare in anteprima le prove richieste di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii); (15) «prove strutturate»: qualsiasi prova in formato elettronico richiesta per le procedure di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, organizzata in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici che consentono il trattamento tramite sistemi software, integrata dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e conforme al modello di dati di tale sistema per il tipo di prova pertinente di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, o accompagnata da una versione leggibile dall’uomo; (16) «prove non strutturate»: le prove in formato elettronico richieste per le procedure di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 che non sono organizzate in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici, ma sono integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; (17) «tipo di prova»: una categoria di prove strutturate o non strutturate avente una finalità o un contenuto comune; (18) «incidente»: una situazione nella quale il sistema tecnico una tantum non funziona, non trasmette le prove o trasmette prove che non sono state richieste, oppure nella quale le prove sono cambiate o sono state divulgate durante la trasmissione, nonché qualsiasi violazione della sicurezza di cui all’; (19) «portale per le procedure»: una pagina web o un’applicazione mobile nella quale un utente può accedere a una procedura in linea di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 e completarla.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/1463 — Definizioni | Portale Normativo