Art. 13

Richiesta di prove

In vigore dal 5 ago 2022
Richiesta di prove 1.   Il richiedente prove garantisce che la richiesta di prove sia trasmessa al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, e contenga le informazioni seguenti: a) l’identificativo unico della richiesta; b) il tipo di prova richiesto; c) la data e l’ora in cui è stata formulata la richiesta esplicita; d) l’identificazione della procedura per la quale è richiesta la prova; e) il nome e i metadati che identificano in modo univoco il richiedente prove e la piattaforma di intermediazione, ove applicabile; f) gli attributi dell’utente, o dell’utente e del rappresentante, ove applicabile, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’, paragrafo 1; g) il livello di garanzia, quale definito nel regolamento (UE) 910/2014, dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati dall’utente; h) gli attributi aggiuntivi, di cui all’, comma 3, lettera b), forniti dall’utente ai fini della richiesta; i) l’identificazione del fornitore di prove quale registrata nel repertorio dei servizi dati; j) l’eventuale necessità di una richiesta esplicita dell’utente in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724; k) l’eventuale obbligo di garantire la possibilità di esaminare in anteprima le prove in conformità all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724. 2.   Il richiedente prove opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1, lettera h), e gli attributi di cui al paragrafo 1, lettera f).
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Art. 13 Regolamento (UE) 2022/1463 — Richiesta di prove | Portale Normativo