Art. 13
Richiesta di prove
In vigore dal 5 ago 2022
Richiesta di prove
1. Il richiedente prove garantisce che la richiesta di prove sia trasmessa al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, e contenga le informazioni seguenti:
a)
l’identificativo unico della richiesta;
b)
il tipo di prova richiesto;
c)
la data e l’ora in cui è stata formulata la richiesta esplicita;
d)
l’identificazione della procedura per la quale è richiesta la prova;
e)
il nome e i metadati che identificano in modo univoco il richiedente prove e la piattaforma di intermediazione, ove applicabile;
f)
gli attributi dell’utente, o dell’utente e del rappresentante, ove applicabile, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’, paragrafo 1;
g)
il livello di garanzia, quale definito nel regolamento (UE) 910/2014, dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati dall’utente;
h)
gli attributi aggiuntivi, di cui all’, comma 3, lettera b), forniti dall’utente ai fini della richiesta;
i)
l’identificazione del fornitore di prove quale registrata nel repertorio dei servizi dati;
j)
l’eventuale necessità di una richiesta esplicita dell’utente in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724;
k)
l’eventuale obbligo di garantire la possibilità di esaminare in anteprima le prove in conformità all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.
2. Il richiedente prove opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1, lettera h), e gli attributi di cui al paragrafo 1, lettera f).
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