Art. 17

Sistema di registrazione

In vigore dal 5 ago 2022
Sistema di registrazione 1.   Per ciascuna richiesta di prove trasmessa tramite il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove, il fornitore o i fornitori di prove o la piattaforma o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, registrano gli elementi seguenti: a) la richiesta di prove di cui all’, paragrafo 1; b) le informazioni incluse nella risposta relativa alle prove, ad eccezione delle prove stesse, o la segnalazione di errore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 3, lettera a); c) i dati dell’evento eDelivery relativi a uno qualsiasi degli aspetti seguenti: i) scambio di richieste di prove; ii) risposte relativa alle prove; iii) segnalazioni di errori. 2.   Per ciascuna prova scambiata attraverso il sistema tecnico una tantum, il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, registra la decisione dell’utente, successiva all’esame in anteprima delle prove, di approvare o meno l’uso delle prove in questione per la procedura oppure, ove applicabile, il fatto che l’utente esca dallo spazio di anteprima o dal portale per le procedure senza prendere una decisione specifica. 3.   La Commissione e, nelle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri pertinenti, registrano tutte le interazioni con i servizi comuni di cui all’, paragrafo 1. 4.   Fatti salvi periodi di conservazione più lunghi imposti dalla legislazione nazionale per le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai fini del sistema tecnico una tantum o per altre finalità, la Commissione e i richiedenti prove, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, conservano tali registrazioni per un periodo di 12 mesi. 5.   In caso di sospetto di incidenti e a fini di verifiche e controlli casuali di sicurezza eseguiti nei rispettivi settori di competenza di cui all’, i richiedenti prove, i fornitori di prove e le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, si mettono reciprocamente a disposizione su richiesta le pertinenti registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’. Per le medesime finalità e con le medesime modalità, gli Stati membri e la Commissione, ove applicabile, mettono a disposizione dei pertinenti richiedenti prove, fornitori di prove e piattaforme di intermediazione, se del caso, le registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2022/1463 — Sistema di registrazione | Portale Normativo