Art. 22

Pannello di gestione del sostegno tecnico

In vigore dal 5 ago 2022
Pannello di gestione del sostegno tecnico 1.   La Commissione istituisce un pannello di gestione per facilitare la comunicazione tra tutti i punti di contatto per il sostegno tecnico. 2.   Gli Stati membri e la Commissione registrano nel pannello di gestione i dati di contatto dei punti di contatto per il sostegno tecnico e li tengono aggiornati. 3.   Attraverso il pannello di gestione i punti di contatto: a) segnalano qualsiasi incidente ritenuto sostanziale; b) segnalano eventuali misure temporanee o permanenti intraprese a seguito di incidenti; c) richiedono ai punti di contatto del sostegno tecnico competenti le registrazioni degli scambi selezionati nei casi di cui all’, paragrafo 5, e in caso di dubbio sulla liceità della richiesta di prove di cui all’, paragrafo 3; d) richiedono qualsiasi ulteriore assistenza necessaria in caso di incidenti. 4.   I coordinatori nazionali e la presidenza del gruppo di coordinamento dello sportello hanno accesso al pannello di gestione. 5.   La Commissione e i coordinatori nazionali utilizzano il pannello di gestione per fornire le informazioni di cui all’ e all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1463:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento (UE) 2022/1463 — Pannello di gestione del sostegno tecnico | Portale Normativo