Art. 22
Pannello di gestione del sostegno tecnico
In vigore dal 5 ago 2022
Pannello di gestione del sostegno tecnico
1. La Commissione istituisce un pannello di gestione per facilitare la comunicazione tra tutti i punti di contatto per il sostegno tecnico.
2. Gli Stati membri e la Commissione registrano nel pannello di gestione i dati di contatto dei punti di contatto per il sostegno tecnico e li tengono aggiornati.
3. Attraverso il pannello di gestione i punti di contatto:
a)
segnalano qualsiasi incidente ritenuto sostanziale;
b)
segnalano eventuali misure temporanee o permanenti intraprese a seguito di incidenti;
c)
richiedono ai punti di contatto del sostegno tecnico competenti le registrazioni degli scambi selezionati nei casi di cui all’, paragrafo 5, e in caso di dubbio sulla liceità della richiesta di prove di cui all’, paragrafo 3;
d)
richiedono qualsiasi ulteriore assistenza necessaria in caso di incidenti.
4. I coordinatori nazionali e la presidenza del gruppo di coordinamento dello sportello hanno accesso al pannello di gestione.
5. La Commissione e i coordinatori nazionali utilizzano il pannello di gestione per fornire le informazioni di cui all’ e all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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