Art. 20
Punto di contatto unico della Commissione per il sostegno tecnico
In vigore dal 5 ago 2022
Punto di contatto unico della Commissione per il sostegno tecnico
1. La Commissione designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico che garantisca il funzionamento e la manutenzione dei servizi comuni di cui all’, paragrafo 1.
2. Il punto di contatto unico per il sostegno tecnico collabora con altri punti di contatto unici pertinenti della Commissione e coordina la risoluzione dei problemi con i punti di accesso eDelivery o i nodi eIDAS.
3. La Commissione garantisce che il suo punto di contatto unico per il sostegno tecnico sia organizzato in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti in ogni circostanza e di reagire tempestivamente.
Storico versioni
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