Art. 29

Monitoraggio dei sistemi elettronici

In vigore dal 5 ago 2022
Monitoraggio dei sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri e la Commissione effettuano controlli regolari dei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono responsabili. 2.   I punti di contatto unici per il sostegno tecnico di cui agli utilizzano il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’ per informarsi reciprocamente in merito a problemi riscontrati durante i controlli che potrebbero comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del sistema tecnico una tantum.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2022/1463 — Monitoraggio dei sistemi elettronici | Portale Normativo