Art. 29
Monitoraggio dei sistemi elettronici
In vigore dal 5 ago 2022
Monitoraggio dei sistemi elettronici
1. Gli Stati membri e la Commissione effettuano controlli regolari dei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono responsabili.
2. I punti di contatto unici per il sostegno tecnico di cui agli utilizzano il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’ per informarsi reciprocamente in merito a problemi riscontrati durante i controlli che potrebbero comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del sistema tecnico una tantum.
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