Art. 31
Collaudo del sistema tecnico una tantum
In vigore dal 5 ago 2022
Collaudo del sistema tecnico una tantum
1. Nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, gli Stati membri e la Commissione adottano un calendario relativo al collaudo e una serie di indicatori in base ai quali i relativi risultati possono essere misurati e considerati positivi.
2. La Commissione fornisce servizi di collaudo che gli Stati membri possono utilizzare per verificare la conformità delle soluzioni tecniche agli indicatori di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri e la Commissione verificano il funzionamento di ciascuno dei componenti del sistema tecnico una tantum e verificano che possano funzionare correttamente secondo gli indicatori di cui al paragrafo 1. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i componenti del sistema tecnico una tantum il cui collaudo dà esito positivo.
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