Art. 33
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 5 ago 2022
Trattamento dei dati personali
In relazione al trattamento dei dati personali presenti nelle prove oggetto degli scambi tramite il sistema tecnico una tantum, che avvengono nei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono titolari a norma dell’ del presente regolamento, le rispettive autorità competenti degli Stati membri, nella loro qualità di richiedenti prove o fornitori di prove, agiscono in qualità di titolari del trattamento, quali definiti all’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e come ulteriormente specificato negli del presente regolamento.
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