Art. 25
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 5 ago 2022
Responsabilità degli Stati membri
Per quanto concerne i rispettivi componenti nazionali del sistema tecnico una tantum di cui all’, lettere da a) a f) e h), ciascuno Stato membro è considerato proprietario e responsabile dell’istituzione, ove applicabile, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e dell’hosting di tali componenti.
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