Art. 18 · Gruppo di coordinamento dello sportello

Art. 18

Gruppo di coordinamento dello sportello

In vigore dal 5 ago 2022
Gruppo di coordinamento dello sportello In cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello istituito dall’ del regolamento (UE) 2018/1724, la Commissione: a) supervisiona l’istituzione e l’avvio del sistema tecnico una tantum in linea con l’, paragrafo 3, del presente regolamento; b) fissa le priorità per ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema tecnico una tantum; c) stabilisce un calendario indicativo per gli aggiornamenti periodici, il mantenimento e l’adeguamento dei documenti tecnici di progettazione; d) raccomanda modifiche dei documenti tecnici di progettazione; e) organizza revisioni inter pares per promuovere scambi di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri sull’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri; f) approva o respinge le modalità operative presentate da uno qualsiasi dei sottogruppi istituiti ai sensi del regolamento interno del gruppo di coordinamento dello sportello e, se necessario, fornisce orientamenti specifici e supervisiona il loro lavoro.
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