Art. 31

Collaborazione tra l’MSSG, l’MDSSG, l’ETF e i gruppi di esperti

In vigore dal 25 gen 2022
Collaborazione tra l’MSSG, l’MDSSG, l’ETF e i gruppi di esperti 1.   L’Agenzia provvede affinché l’MSSG e l’MDSSG collaborino in relazione alle misure volte a far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi. 2.   I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e i membri dei gruppi di lavoro di cui rispettivamente all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 2, lettera a), possono partecipare alle riunioni di altri gruppi direttivi e dei gruppi di lavoro e, se del caso, collaborare alle attività di monitoraggio, di comunicazione e di formulazione di pareri. 3.   D’intesa con i rispettivi presidenti o co-presidenti, possono tenersi riunioni congiunte dell’MSSG e dell’MDSSG. 4.   L’Agenzia assicura, se del caso, che l’ETF e i gruppi di esperti collaborino in relazione alla preparazione e alla gestione delle emergenze di sanità pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:123:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Collaborazione tra l’MSSG, l’MDSSG, l’ETF e i gruppi di esperti (Art. 31 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo