Art. 31
Collaborazione tra l’MSSG, l’MDSSG, l’ETF e i gruppi di esperti
In vigore dal 25 gen 2022
Collaborazione tra l’MSSG, l’MDSSG, l’ETF e i gruppi di esperti
1. L’Agenzia provvede affinché l’MSSG e l’MDSSG collaborino in relazione alle misure volte a far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi.
2. I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e i membri dei gruppi di lavoro di cui rispettivamente all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 2, lettera a), possono partecipare alle riunioni di altri gruppi direttivi e dei gruppi di lavoro e, se del caso, collaborare alle attività di monitoraggio, di comunicazione e di formulazione di pareri.
3. D’intesa con i rispettivi presidenti o co-presidenti, possono tenersi riunioni congiunte dell’MSSG e dell’MDSSG.
4. L’Agenzia assicura, se del caso, che l’ETF e i gruppi di esperti collaborino in relazione alla preparazione e alla gestione delle emergenze di sanità pubblica.
Storico versioni
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