Art. 32
Trasparenza e conflitti di interesse
In vigore dal 25 gen 2022
Trasparenza e conflitti di interesse
1. L’MSSG e l’MDSSG svolgono le loro attività in modo indipendente, imparziale e trasparente.
2. I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e, se del caso, gli osservatori, non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore dei medicinali o dei dispositivi medici tali da compromettere la loro indipendenza o imparzialità.
3. I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e, se del caso, gli osservatori rendono una dichiarazione relativa ai propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano tali dichiarazioni relative agli interessi annualmente e ogniqualvolta necessario.
Le dichiarazioni di cui al primo comma sono a disposizione del pubblico sul portale web dell’Agenzia.
4. I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e, se del caso, gli osservatori divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.
5. Prima di ciascuna riunione i membri dell’MSSG e dell’MDSSG e, se del caso, gli osservatori che partecipano alle riunioni dell’MSSG e dell’MDSSG dichiarano eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all’ordine del giorno.
6. Se l’Agenzia decide che un interesse dichiarato a norma del paragrafo 5 costituisce un conflitto di interessi, il membro o l’osservatore interessato non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative al punto all’ordine del giorno.
7. Le dichiarazioni e le decisioni dell’Agenzia di cui, rispettivamente, ai paragrafi 5 e 6, sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.
8. I membri dell’MSSG e dell’MDSSG e, se del caso, gli osservatori sono soggetti all’obbligo del segreto professionale anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
9. I membri dell’ETF aggiornano la dichiarazione annuale dei loro interessi finanziari o di altro tipo di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 ogni volta che si verifica una modifica pertinente della loro dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:123:oj#art-32