Art. 33
Protezione contro gli attacchi informatici
In vigore dal 25 gen 2022
Protezione contro gli attacchi informatici
L’Agenzia è dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici, lo spionaggio informatico e altre violazioni dei dati per garantire la protezione dei dati sanitari e il normale funzionamento dell’Agenzia stessa in ogni momento, in particolare, in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi a livello di Unione.
Ai fini del primo comma, l’Agenzia attivamente identifica e attua le migliori pratiche di sicurezza informatica adottate in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici.
Storico versioni
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