Art. 33

Protezione contro gli attacchi informatici

In vigore dal 25 gen 2022
Protezione contro gli attacchi informatici L’Agenzia è dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici, lo spionaggio informatico e altre violazioni dei dati per garantire la protezione dei dati sanitari e il normale funzionamento dell’Agenzia stessa in ogni momento, in particolare, in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi a livello di Unione. Ai fini del primo comma, l’Agenzia attivamente identifica e attua le migliori pratiche di sicurezza informatica adottate in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:123:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione contro gli attacchi informatici (Art. 33 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo