Art. 29
Comunicazione riguardanti l’MDSSG
In vigore dal 25 gen 2022
Comunicazione riguardanti l’MDSSG
1. L’Agenzia trasmette tempestivamente informazioni al pubblico e ai pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori dell’MDSSG e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell’MDSSG, se del caso tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti.
2. I procedimenti dell’MDSSG sono trasparenti.
Le sintesi dell’ordine del giorno e dei verbali delle riunioni dell’MDSSG, come anche il regolamento interno di cui all’, paragrafo 4, e le raccomandazioni di cui all’, paragrafi 3 e 4, sono documentati e messi a disposizione del pubblico sulla pagina web dedicata del portale web dell’Agenzia.
Qualora il regolamento interno di cui all’, paragrafo 4, consenta ai membri dell’MDSSG di registrare pareri divergenti, detto MDSSG rende disponibili alle autorità nazionali competenti, su loro richiesta, tali pareri divergenti e i motivi su cui si fondano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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