Art. 23
Monitoraggio delle carenze dei dispositivi medici inclusi nell’elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica
In vigore dal 25 gen 2022
Monitoraggio delle carenze dei dispositivi medici inclusi nell’elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica
1. Durante un’emergenza di sanità pubblica, l’MDSSG monitora l’offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell’elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica, al fine di individuare carenze effettive o potenziali di tali dispositivi medici. L’MDSSG effettua tale monitoraggio utilizzando l’elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica e le informazioni e i dati forniti ai sensi degli .
Ai fini del monitoraggio di cui al primo comma del presente paragrafo, ove opportuno, l’MDSSG collabora, con l’MDCG, con il CSS e con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito in conformità del diritto dell’Unione.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’MDSSG può avvalersi dei dati provenienti dai registri e dalle banche dati dei dispositivi, se l’Agenzia dispone di tali dati. A tal fine l’MDSSG può tenere conto dei dati generati a norma dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2017/745 e dell’articolo 101 del regolamento (UE) 2017/746.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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