Art. 19

Comunicazione di informazioni in merito all’ETF

In vigore dal 25 gen 2022
Comunicazione di informazioni in merito all’ETF L’Agenzia fornisce informazioni tempestivamente al pubblico e ai pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori dell’ETF e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell’ETF, a seconda dei casi, tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Sul suo portale web l’Agenzia pubblica regolarmente l’elenco dei membri dell’ETF, il regolamento interno di cui all’, paragrafo 6, e l’elenco dei medicinali sottoposti a esame, nonché i pareri adottati a norma dell’, paragrafo 4.
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Comunicazione di informazioni in merito all’ETF (Art. 19 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo