Art. 19 · Comunicazione di informazioni in merito all’ETF

Art. 19

Comunicazione di informazioni in merito all’ETF

In vigore dal 25 gen 2022
Comunicazione di informazioni in merito all’ETF L’Agenzia fornisce informazioni tempestivamente al pubblico e ai pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori dell’ETF e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro dell’ETF, a seconda dei casi, tramite una pagina web dedicata sul suo portale web e altri mezzi appropriati, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Sul suo portale web l’Agenzia pubblica regolarmente l’elenco dei membri dell’ETF, il regolamento interno di cui all’, paragrafo 6, e l’elenco dei medicinali sottoposti a esame, nonché i pareri adottati a norma dell’, paragrafo 4.
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