Art. 10

Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza

In vigore dal 7 gen 2022
Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza 1.   Quando la valutazione della sicurezza comporta la partecipazione di più Stati membri responsabili della valutazione della sicurezza, questi ultimi possono designare per consenso uno Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza. 2.   Lo Stato membro capofila responsabile della valutazione della sicurezza provvede al coordinamento delle valutazioni della sicurezza effettuate dagli Stati membri responsabili della valutazione della sicurezza per una sostanza attiva o una classe farmacologica di sostanze attive. La valutazione coordinata della sicurezza da parte di più Stati membri responsabili della valutazione della sicurezza segue i normali termini per lo screening e la valutazione di cui agli .
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