Art. 3

Definizioni

In vigore dal 2 dic 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’ del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 2 del presente regolamento; 2) «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro; 3) «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento; 4) «operazione»: a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC in questione; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario; 5) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un’associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico; 6) «target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato; 7) «target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato; 8) «regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE; 9) «AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati; 10) «isole minori dell’Egeo»: le isole minori dell’Egeo quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; 11) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche; 12) «regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060; 13) «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’ si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione di cui all’ («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione; 14) «aliquota di sostegno»: l’aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (34); 15) «LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060; 16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità; 17) «esercizio finanziario»: l’esercizio finanziario agricolo ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/2116.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo