Art. 72
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Nel valutare il soddisfacimento dei requisiti di conservazione dei dati di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:
a)
qualità dei dati interni, esterni o aggregati, compreso il processo di gestione della qualità dei dati, in conformità dell’;
b)
documentazione e comunicazione dei dati, in conformità dell’;
c)
infrastruttura informatica, in conformità dell’.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame delle politiche, dei metodi e delle procedure di gestione della qualità dei dati d’interesse per i dati impiegati nel metodo IRB;
b)
esame dei rapporti sulla qualità dei dati, con le relative conclusioni, risultanze e raccomandazioni;
c)
esame delle politiche in materia di infrastrutture informatiche e delle procedure di gestione dei sistemi informatici, comprese le politiche di pianificazione per le emergenze, che rivestono interesse per i sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB;
d)
esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
e)
esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;
f)
esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
g)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
a)
esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;
b)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
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