Art. 73

Qualità dei dati

In vigore dal 20 ott 2021
Qualità dei dati 1.   Nell’appurare la qualità dei dati interni, esterni o aggregati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue: a) completezza dei valori negli attributi che li richiedono; b) precisione dei dati, appurando che siano sostanzialmente esenti da errori; c) coerenza dei dati, rendendo possibile il raffronto di una data serie di dati tra diverse fonti di dati dell’ente; d) tempestività dei valori dei dati, appurando che siano aggiornati; e) unicità dei dati, appurando che non vi siano duplicazioni dei dati aggregati a causa di filtri o altre trasformazioni dei dati sorgente; f) validità dei dati, appurando che poggino su un sistema di classificazione adeguato, sufficientemente rigoroso da imporre l’accettazione; g) tracciabilità dei dati, garantendone l’agevole tracciamento in termini di cronologia, elaborazione e ubicazione. 2.   Nel valutare il processo di gestione della qualità dei dati l’autorità competente accerta che: a) vigano: i) norme sulla qualità dei dati adeguate che stabiliscono le finalità e la portata generale del processo di gestione della qualità dei dati; ii) politiche, norme e procedure adeguate per la raccolta, l’archiviazione, la migrazione, l’attualizzazione e l’uso dei dati; iii) una pratica di aggiornamento e miglioramento costanti del processo di gestione della qualità dei dati; iv) un insieme di criteri e procedure per appurare la conformità alle norme sulla qualità dei dati, in particolare i criteri generali e il processo da seguire per la riconciliazione dei dati tra i sistemi e al loro interno, anche relativamente ai dati contabili e ai dati basati sui rating interni; v) processi adeguati per valutare e migliorare costantemente la qualità dei dati all’interno, anche in termini di processo di formulazione di raccomandazioni interne per superare i problemi che si presentano nei settori in cui occorrono miglioramenti, processo di attuazione di tali raccomandazioni secondo priorità attribuite in base alla rilevanza di ciascuna e, in particolare, processo atto a colmare le discrepanze rilevanti emerse nel processo di riconciliazione dei dati; b) il processo di raccolta dei dati sia sufficientemente indipendente dal processo di gestione della qualità dei dati, se del caso garantendo anche la separazione della struttura organizzativa e del personale.
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Qualità dei dati (Art. 73 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo