Art. 73
Qualità dei dati
In vigore dal 20 ott 2021
Qualità dei dati
1. Nell’appurare la qualità dei dati interni, esterni o aggregati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue:
a)
completezza dei valori negli attributi che li richiedono;
b)
precisione dei dati, appurando che siano sostanzialmente esenti da errori;
c)
coerenza dei dati, rendendo possibile il raffronto di una data serie di dati tra diverse fonti di dati dell’ente;
d)
tempestività dei valori dei dati, appurando che siano aggiornati;
e)
unicità dei dati, appurando che non vi siano duplicazioni dei dati aggregati a causa di filtri o altre trasformazioni dei dati sorgente;
f)
validità dei dati, appurando che poggino su un sistema di classificazione adeguato, sufficientemente rigoroso da imporre l’accettazione;
g)
tracciabilità dei dati, garantendone l’agevole tracciamento in termini di cronologia, elaborazione e ubicazione.
2. Nel valutare il processo di gestione della qualità dei dati l’autorità competente accerta che:
a)
vigano:
i)
norme sulla qualità dei dati adeguate che stabiliscono le finalità e la portata generale del processo di gestione della qualità dei dati;
ii)
politiche, norme e procedure adeguate per la raccolta, l’archiviazione, la migrazione, l’attualizzazione e l’uso dei dati;
iii)
una pratica di aggiornamento e miglioramento costanti del processo di gestione della qualità dei dati;
iv)
un insieme di criteri e procedure per appurare la conformità alle norme sulla qualità dei dati, in particolare i criteri generali e il processo da seguire per la riconciliazione dei dati tra i sistemi e al loro interno, anche relativamente ai dati contabili e ai dati basati sui rating interni;
v)
processi adeguati per valutare e migliorare costantemente la qualità dei dati all’interno, anche in termini di processo di formulazione di raccomandazioni interne per superare i problemi che si presentano nei settori in cui occorrono miglioramenti, processo di attuazione di tali raccomandazioni secondo priorità attribuite in base alla rilevanza di ciascuna e, in particolare, processo atto a colmare le discrepanze rilevanti emerse nel processo di riconciliazione dei dati;
b)
il processo di raccolta dei dati sia sufficientemente indipendente dal processo di gestione della qualità dei dati, se del caso garantendo anche la separazione della struttura organizzativa e del personale.
Storico versioni
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