Art. 71

Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri

In vigore dal 20 ott 2021
Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri Nell’appurare la solidità del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) sia stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze della o delle unità incaricate del controllo e della gestione del processo di calcolo, in particolare la ripartizione delle competenze dei controlli specifici da eseguire in ciascun passaggio del processo di calcolo; b) le procedure previste, procedure di riserva comprese, assicurino che i requisiti di fondi propri siano calcolati in conformità dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) tutti i dati immessi, compresi i valori dei parametri di rischio e le versioni precedenti del sistema, siano memorizzati per consentire la ripetizione del calcolo dei requisiti di fondi propri; d) il risultato del calcolo sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza sia informata degli eventuali errori o imprecisioni commessi nel calcolo e delle misure da adottare.
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Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri (Art. 71 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo