Art. 69

Qualità dei dati

In vigore dal 20 ott 2021
Qualità dei dati 1.   Nel valutare la qualità dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dall’ l’autorità competente accerta i meccanismi e le procedure applicati dall’ente per individuare i valori delle esposizioni con tutte le caratteristiche rilevanti, compresi i dati relativi ai parametri di rischio e alle tecniche di attenuazione del rischio di credito. L’autorità competente accerta che: a) i parametri di rischio siano completi, anche quando i parametri mancanti sono sostituiti da valori predefiniti, e che, quando operata, tale sostituzione sia prudente, giustificata e documentata; b) l’intervallo dei valori parametrali sia conforme ai valori regolamentari e minimi indicati agli articoli da 160 a 164 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) i dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con i dati impiegati in altri processi interni; d) i parametri di rischio siano applicati in funzione delle caratteristiche dell’esposizione e, in particolare, che la LGD assegnata sia precisa e sia coerente al tipo di esposizione e alla garanzia reale utilizzata per coprirla in conformità dell’articolo 164 e dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) il calcolo del valore dell’esposizione sia corretto e, in particolare, che gli accordi di compensazione e la classificazione degli elementi fuori bilancio siano utilizzati in conformità dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013; f) quando per le esposizioni in strumenti di capitale è applicato il metodo PD/LGD, la classificazione delle esposizioni e l’applicazione dei parametri di rischio siano corrette in conformità dell’articolo 165 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Nell’appurare la congruenza dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri con i dati impiegati a fini interni in conformità degli articoli da 18 a 22 relativi alla metodologia di valutazione della prova dell’utilizzo e della prova dell’esperienza, l’autorità competente accerta che: a) siano stati predisposti meccanismi di controllo e di riconciliazione atti a garantire che i valori dei parametri di rischio impiegati nel calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con il valore dei parametri impiegati a fini interni; b) siano stati predisposti meccanismi di verifica e di riconciliazione atti a garantire che il valore delle esposizioni per cui sono calcolati i requisiti di fondi propri sia coerente con i dati contabili; c) il calcolo dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni incluse nel libro mastro dell’ente sia completo e la ripartizione tra esposizioni secondo il metodo IRB e secondo il metodo standardizzato rispetti gli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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