Art. 67
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Per valutare se l’ente calcola i requisiti di fondi propri applicando i parametri di rischio per le diverse classi di esposizioni in conformità dell’articolo 110, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), e degli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è in grado di effettuare le segnalazioni imposte dall’articolo 430 del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta quanto segue:
a)
affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’;
b)
qualità dei dati, in conformità dell’;
c)
correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni, in conformità dell’;
d)
organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’.
2. Per i gruppi, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente considera la struttura del gruppo bancario e i ruoli e le responsabilità costituiti dell’ente impresa madre e delle sue filiazioni.
3. Ai fini dell’accertamento di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame delle politiche e procedure interne dell’ente quanto al processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, compresi fonti dei dati, metodi di calcolo e controlli applicati;
b)
esame dei ruoli e delle competenze dei diversi organi interni e unità che intervengono nel processo di calcolo dei requisiti di fondi propri;
c)
esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
d)
esame della documentazione delle prove del sistema di calcolo, compresi gli scenari contemplati dalle prove e i relativi esiti e approvazioni;
e)
esame dei rapporti di controllo, compresi i risultati della riconciliazione dei dati provenienti da fonti diverse;
f)
esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;
g)
esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
h)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
4. Ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
a)
esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri;
b)
richiesta all’ente di calcolare in tempo reale i requisiti di fondi propri per determinati tipi di esposizioni;
c)
verifica a campione del calcolo dei requisiti di fondi propri in base ai dati dell’ente per determinati tipi di esposizioni;
d)
esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;
e)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
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