Art. 67

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per valutare se l’ente calcola i requisiti di fondi propri applicando i parametri di rischio per le diverse classi di esposizioni in conformità dell’articolo 110, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), e degli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è in grado di effettuare le segnalazioni imposte dall’articolo 430 del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta quanto segue: a) affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’; b) qualità dei dati, in conformità dell’; c) correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni, in conformità dell’; d) organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’. 2.   Per i gruppi, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente considera la struttura del gruppo bancario e i ruoli e le responsabilità costituiti dell’ente impresa madre e delle sue filiazioni. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame delle politiche e procedure interne dell’ente quanto al processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, compresi fonti dei dati, metodi di calcolo e controlli applicati; b) esame dei ruoli e delle competenze dei diversi organi interni e unità che intervengono nel processo di calcolo dei requisiti di fondi propri; c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; d) esame della documentazione delle prove del sistema di calcolo, compresi gli scenari contemplati dalle prove e i relativi esiti e approvazioni; e) esame dei rapporti di controllo, compresi i risultati della riconciliazione dei dati provenienti da fonti diverse; f) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; g) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; h) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 4.   Ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri; b) richiesta all’ente di calcolare in tempo reale i requisiti di fondi propri per determinati tipi di esposizioni; c) verifica a campione del calcolo dei requisiti di fondi propri in base ai dati dell’ente per determinati tipi di esposizioni; d) esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente; e) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 67 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo