Art. 68
Affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri
In vigore dal 20 ott 2021
Affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri
Nell’appurare l’affidabilità del sistema impiegato dall’ente per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dagli articoli da 72 a 75 in termini di metodologia di valutazione per la conservazione dei dati, l’autorità competente accerta che:
a)
l’ente effettui verifiche complete per appurare che il calcolo dei requisiti di fondi propri è conforme agli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
le verifiche siano affidabili e, in particolare, i calcoli effettuati nel sistema impiegato per i requisiti di fondi propri siano congruenti con i calcoli effettuati con uno strumento di calcolo alternativo;
c)
le verifiche effettuate dall’ente avvengano con una frequenza sufficiente e siano eseguite almeno all’attivazione degli algoritmi per il calcolo dei requisiti di fondi propri e ad ogni modifica del sistema.
Storico versioni
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