Art. 70

Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni

In vigore dal 20 ott 2021
Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni Nell’appurare se la metodologia e le procedure di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono applicate correttamente per le diverse classi di esposizioni, l’autorità competente accerta che: a) la formula del fattore di ponderazione del rischio sia applicata correttamente in conformità degli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della classificazione delle esposizioni nelle diverse classi di esposizioni; b) il coefficiente di correlazione sia calcolato in base alle caratteristiche delle esposizioni, in particolare che l’applicazione del parametro del fatturato totale si basi sulle informazioni finanziarie consolidate; c) quando l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio subisce un adeguamento in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’aggiustamento si basi su tutte le considerazioni seguenti: i) correttezza dell’applicazione delle informazioni sulla PD del fornitore della protezione; ii) stima della PD del fornitore della protezione in base al sistema di rating approvato dall’autorità competente nell’ambito del metodo IRB; d) correttezza del calcolo del parametro della durata, verificando in particolare che: i) sia impiegata la data di scadenza della linea per calcolare il parametro della durata in conformità dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) quando il parametro della durata è inferiore a un anno, questo poggi su una motivazione e una documentazione adeguate ai fini dell’articolo 162, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) i livelli minimi della LGD media ponderata per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali e immobili non residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 164, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calcolati aggregando tutte le esposizioni al dettaglio garantite rispettivamente da immobili residenziali e da immobili non residenziali e che, se la LGD media ponderata per l’esposizione a livello aggregato risulta inferiore ai rispettivi minimi, l’ente applichi gli opportuni aggiustamenti coerentemente nel tempo; f) l’applicazione di metodi diversi per differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l’ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio in conformità dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretta, verificando in particolare che la scelta del metodo: i) non porti a sottostimare i requisiti di fondi propri; ii) sia applicata coerentemente, anche nel tempo; iii) sia giustificata da pratiche di gestione interna del rischio; g) quando è seguito il metodo della ponderazione semplice in conformità dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio sia corretta, in particolare che il fattore di ponderazione del rischio del 190 % sia applicato soltanto a portafogli sufficientemente diversificati, se l’ente ha dimostrato che la diversificazione del portafoglio ha permesso una sensibile riduzione del rischio rispetto a quello che presentano le singole esposizioni del portafoglio; h) il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e le altre riduzioni dei fondi propri in conformità dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretto, verificando in particolare che: i) il calcolo sia eseguito separatamente per il portafoglio delle esposizioni in stato di default e per il portafoglio delle esposizioni che non sono in stato di default; ii) quando il calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default produce un importo negativo, questo non vada a compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio delle esposizioni non in stato di default; iii) il calcolo sia effettuato al lordo degli effetti fiscali; i) siano applicati correttamente i diversi metodi di trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, verificando in particolare che: i) l’ente distingua correttamente tra le esposizioni in OIC cui si applica il metodo look-through di cui all’articolo 152, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre esposizioni in OIC; ii) le esposizioni in OIC trattate in conformità dell’articolo 152, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfino i criteri di ammissibilità previsti all’articolo 132, paragrafo 3, del medesimo regolamento; iii) quando l’ente segue il metodo di cui all’articolo 152, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo degli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio: — la correttezza del calcolo sia confermata da un revisore esterno; — siano applicati correttamente i fattori di moltiplicazione previsti all’articolo 152, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013; — quando l’ente affida a terzi il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, il terzo soddisfi i requisiti imposti dall’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni (Art. 70 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo