Art. 75

Infrastruttura informatica

In vigore dal 20 ott 2021
Infrastruttura informatica 1.   Nel valutare l’architettura dei sistemi informatici d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB in conformità dell’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue: a) architettura dei sistemi informatici, comprese tutte le applicazioni e le relative interfacce e interazioni; b) diagramma di flusso dei dati che mostra la mappa delle applicazioni fondamentali, delle banche dati e dei componenti informatici usati nell’applicazione del metodo IRB e attinenti ai sistemi di rating; c) designazione dei proprietari dei sistemi informatici; d) capacità, scalabilità e efficienza dei sistemi informatici; e) manuali dei sistemi informatici e delle banche dati. 2.   Nel valutare la solidità e i diversi aspetti della sicurezza dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che: a) l’infrastruttura informatica sia in grado di supportare tempestivamente, automaticamente e con flessibilità i processi ordinari e straordinari dell’ente; b) siano trattati adeguatamente il rischio di interruzione delle capacità dell’infrastruttura informatica («guasti»), il rischio di perdita di dati e il rischio di valutazioni errate («difetti»); c) l’infrastruttura informatica sia protetta adeguatamente contro il furto, la frode, la manipolazione o il sabotaggio dei dati o sistemi da parte di malintenzionati che operano dall’interno o dall’esterno. 3.   Nell’appurare il rigore dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che: a) siano applicate e testate periodicamente le procedure per fare copie di riserva di sistemi informatici, dati e documentazione; b) siano attivati piani d’azione per la continuità dei sistemi informatici critici; c) siano state predisposte e siano testate periodicamente le procedure di ripristino dei sistemi informatici in caso di guasto; d) gli utenti dei sistemi informatici siano gestiti secondo le politiche e procedure applicabili dell’ente; e) siano attivate tracce di audit per la continuità dei sistemi informatici critici; f) le modifiche dei sistemi informatici siano gestite in modo adeguato e monitorate in tutti i sistemi informatici. 4.   Nell’appurare se l’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB è esaminata periodicamente e ad hoc in determinate situazioni, l’autorità competente accerta che: a) dalla sorveglianza periodica e dagli esami ad hoc scaturiscano raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le eventuali carenze o lacune riscontrate; b) le risultanze e le raccomandazioni di cui alla lettera a) siano comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente; c) sia dimostrato in modo adeguato che l’ente risponde correttamente alle raccomandazioni e correttamente le attua.
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Infrastruttura informatica (Art. 75 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo