Art. 72 · Disposizioni generali

Art. 72

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Nel valutare il soddisfacimento dei requisiti di conservazione dei dati di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue: a) qualità dei dati interni, esterni o aggregati, compreso il processo di gestione della qualità dei dati, in conformità dell’; b) documentazione e comunicazione dei dati, in conformità dell’; c) infrastruttura informatica, in conformità dell’. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame delle politiche, dei metodi e delle procedure di gestione della qualità dei dati d’interesse per i dati impiegati nel metodo IRB; b) esame dei rapporti sulla qualità dei dati, con le relative conclusioni, risultanze e raccomandazioni; c) esame delle politiche in materia di infrastrutture informatiche e delle procedure di gestione dei sistemi informatici, comprese le politiche di pianificazione per le emergenze, che rivestono interesse per i sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB; d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; e) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente; b) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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