Art. 30
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti:
a)
l’adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli ;
b)
l’adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36;
c)
l’applicazione da parte dell’ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all’articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:
a)
esame delle pertinenti politiche interne dell’ente;
b)
esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating;
c)
esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating;
d)
esame dei verbali degli organi interni dell’ente responsabili dell’approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate;
e)
esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente;
f)
esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit;
g)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
a)
richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating;
b)
esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall’ente durante l’elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall’ente;
c)
richiesta all’ente di ulteriore documentazione o di fornire un’analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti;
d)
esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all’ambito della valutazione dell’assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating;
e)
esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;
f)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
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