Art. 30

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti: a) l’adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli ; b) l’adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36; c) l’applicazione da parte dell’ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all’articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40. 2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi: a) esame delle pertinenti politiche interne dell’ente; b) esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating; c) esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating; d) esame dei verbali degli organi interni dell’ente responsabili dell’approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate; e) esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating; b) esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall’ente durante l’elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall’ente; c) richiesta all’ente di ulteriore documentazione o di fornire un’analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti; d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all’ambito della valutazione dell’assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating; e) esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente; f) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 30 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo