Art. 32

Registro dei sistemi di rating

In vigore dal 20 ott 2021
Registro dei sistemi di rating 1.   Nel valutare il sistema di documentazione e le procedure di raccolta e conservazione delle informazioni sui sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia attuato e aggiorni un registro di tutte le versioni attuali e passate dei sistemi di rating almeno degli ultimi tre anni («registro dei sistemi di rating»). 2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che le procedure di tenuta del registro dei sistemi di rating includano, per ciascuna versione, la registrazione delle seguenti informazioni: a) l’ambito di applicazione del sistema di rating, specificando quale tipo di esposizione deve essere valutato da ciascun modello di rating; b) i dirigenti responsabili dell’approvazione e la data di approvazione interna, la data di comunicazione all’autorità competente, la data di approvazione da parte dell’autorità competente, se del caso, e la data di attuazione della versione; c) una breve descrizione delle eventuali modifiche rispetto alla versione precedente inclusa nel registro, compresa una descrizione degli aspetti del sistema di rating che sono stati modificati e un riferimento alla documentazione del modello; d) la categoria di modifica attribuita in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e un riferimento ai criteri per l’assegnazione a una categoria di modifica.
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Registro dei sistemi di rating (Art. 32 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo