Art. 33
Fattori di rischio e criteri di rating
In vigore dal 20 ott 2021
Fattori di rischio e criteri di rating
1. Nel valutare i fattori di rischio e i criteri di rating utilizzati nel sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:
a)
il processo di selezione dei pertinenti fattori di rischio e criteri di rating, compresa la definizione dei fattori di rischio potenziali, i criteri di selezione dei fattori di rischio e le decisioni prese riguardo ai pertinenti fattori di rischio;
b)
la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati e il loro contributo alla valutazione del rischio rispetto alle previsioni degli utenti commerciali del sistema di rating;
c)
la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati sulla base di metodi statistici con le evidenze statistiche sulla differenziazione del rischio associate a ciascuna classe o a ciascun pool.
2. I fattori di rischio potenziali e i criteri di rating da analizzare in conformità del paragrafo 1, lettera a), comprendono i seguenti elementi, qualora disponibili per il tipo di esposizione:
a)
le caratteristiche di rischio del debitore, tra cui:
i)
per le esposizioni verso imprese ed enti: documenti di bilancio, informazioni qualitative, rischio del settore, rischio paese, sostegno da parte del soggetto madre;
ii)
per le esposizioni al dettaglio: documenti di bilancio o informazioni sul reddito personale, informazioni qualitative, informazioni comportamentali, informazioni socio-demografiche;
b)
le caratteristiche di rischio dell’operazione, tra cui tipo di prodotto, tipo di garanzia reale, rango, indice di copertura del finanziamento;
c)
informazioni sulla morosità: informazioni interne o informazioni desunte da fonti esterne, quali agenzie di recupero crediti.
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