Art. 34
Distribuzione dei debitori e delle esposizioni nelle classi o nei pool
In vigore dal 20 ott 2021
Distribuzione dei debitori e delle esposizioni nelle classi o nei pool
1. Nel valutare la distribuzione dei debitori e delle esposizioni all’interno delle classi o dei pool di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere b), d) e f), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
il numero di classi e pool di rating sia sufficiente per garantire un’appropriata differenziazione del rischio e la quantificazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool, e che:
i)
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni da finanziamenti specializzati, la scala di rating del debitore abbia almeno il numero di classi stabilito rispettivamente all’articolo 170, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
per i crediti commerciali acquistati classificati come esposizioni al dettaglio, che il raggruppamento rispecchi le prassi di sottoscrizione del cedente e l’eterogeneità della sua clientela;
b)
la concentrazione del numero di esposizioni o di debitori non sia eccessiva in nessuna classe o pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti l’omogeneità del rischio di tali esposizioni o debitori;
c)
per le esposizioni al dettaglio, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni abbiano un numero sufficiente di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, quando sono disponibili dati sufficienti, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni non abbiano un numero troppo esiguo di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che la distribuzione delle esposizioni o dei debitori non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1, l’autorità competente valuta, se del caso, i criteri applicati dall’ente nel determinare:
a)
il numero complessivo massimo e minimo di classi o pool;
b)
la percentuale di esposizioni e di debitori attribuita a ciascuna classe o a ciascun pool.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’autorità competente tiene conto delle distribuzioni attuali e passate osservate del numero di esposizioni e di debitori e dei valori delle esposizioni, compresa la migrazione delle esposizioni e dei debitori tra classi o pool diversi.
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