Art. 31
Completezza della documentazione dei sistemi di rating
In vigore dal 20 ott 2021
Completezza della documentazione dei sistemi di rating
1. Nel valutare la completezza della documentazione relativa all’assetto, ai particolari operativi e alla logica dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la documentazione sia completa e comprenda i seguenti aspetti:
a)
l’adeguatezza del sistema di rating e dei modelli utilizzati all’interno di esso tenuto conto delle caratteristiche del portafoglio;
b)
una descrizione delle fonti di dati e delle pratiche di pulizia dei dati;
c)
le definizioni di default e di perdita;
d)
le scelte metodologiche;
e)
le specifiche tecniche dei modelli;
f)
le carenze e i limiti dei modelli e gli eventuali fattori che possono attenuarli;
g)
i risultati delle prove di applicazione dei modelli nei sistemi informatici, in particolare se l’applicazione è avvenuta con successo e senza errori;
h)
un’autovalutazione dell’osservanza dei requisiti normativi inerenti al metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che:
a)
la documentazione illustri chiaramente lo scopo del sistema di rating e dei modelli;
b)
la documentazione comprenda una descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di rating e di quello dei modelli utilizzati all’interno di esso, ossia una specificazione del tipo di esposizione coperto da ciascun modello all’interno del sistema di rating, sia in termini qualitativi che quantitativi, del tipo di risultanze di ciascun modello e dell’uso fatto delle risultanze;
c)
la documentazione comprenda una spiegazione delle modalità secondo le quali le informazioni acquisite mediante il sistema di rating e i risultati dei modelli sono presi in considerazione ai fini della gestione del rischio, del processo decisionale e dell’autorizzazione dei crediti, di cui all’.
3. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
a)
informazioni dettagliate su tutti i dati utilizzati per l’elaborazione del modello, compresa una definizione precisa del contenuto, della fonte, del formato e della codifica del modello e, ove applicabile, sui dati esclusi dallo stesso;
b)
le eventuali procedure di pulizia dei dati, comprese le procedure per l’esclusione di dati, il rilevamento e il trattamento dei valori anomali e gli adeguamenti dei dati, nonché una giustificazione esplicita del loro utilizzo e una valutazione del loro impatto.
4. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica se le definizioni di default e di perdita utilizzate nell’elaborazione del modello sono adeguatamente documentate, in particolare quando ai fini delle specifiche del modello vengono utilizzate definizioni di default diverse da quelle utilizzate dall’ente in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
a)
i particolari sull’assetto, la teoria, le ipotesi e la logica su cui si basa il modello;
b)
le descrizioni particolareggiate riguardanti le metodologie del modello e le relative motivazioni, le tecniche statistiche e approssimazioni e, se del caso, la logica e i particolari dei metodi di segmentazione, le risultanze dei processi statistici e la diagnostica e la misurazione della capacità previsionale dei modelli;
c)
il ruolo degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, compresa la descrizione particolareggiata del processo di consultazione degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, nonché delle risultanze e delle motivazioni presentate da detti esperti delle pertinenti aree di business;
d)
la spiegazione di come il modello statistico e la valutazione umana vengono combinati per ricavare le risultanze finali del modello;
e)
la spiegazione di come l’ente tiene conto della qualità insoddisfacente dei dati, della mancanza di pool omogenei di esposizioni, di variazioni dei processi aziendali, del contesto economico o giuridico e di altri fattori relativi alla qualità dei dati che possono incidere sulla performance del sistema o del modello di rating;
f)
la descrizione delle analisi eseguite ai fini dei modelli statistici o di altri metodi automatici, secondo il caso:
i)
l’analisi univariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;
ii)
l’analisi multivariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;
iii)
la procedura di elaborazione del modello finale, tra cui:
—
la selezione finale delle variabili;
—
le rettifiche che sulla base della valutazione umana sono apportate alle variabili risultanti dall’analisi multivariata;
—
le trasformazioni delle variabili;
—
l’attribuzione di fattori di ponderazione alle variabili;
—
il metodo di composizione delle componenti del modello, in particolare quando concorrono componenti qualitative e quantitative.
6. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
a)
le specifiche tecniche della struttura del modello finale, comprese le specifiche finali del modello, le componenti dei parametri di immissione, compresi tipo e formato delle variabili selezionate, le ponderazioni applicate alle variabili e alle componenti delle risultanze, compresi tipo e formato dei dati in uscita;
b)
i riferimenti ai codici e agli strumenti informatici utilizzati nei linguaggi e programmi informatici che consentono a terzi di riprodurre i risultati finali.
Ai fini della lettera b), i terzi possono essere il venditore nel caso di modelli del venditore.
7. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera f), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda la descrizione delle carenze e dei limiti del modello, la valutazione se siano o no state rispettate le ipotesi di fondo del modello e l’anticipazione delle situazioni in cui il modello potrebbe dare risultati al di sotto delle aspettative o diventare inadeguato, nonché la valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e gli eventuali fattori che possono attenuarle.
8. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera g), l’autorità competente verifica che:
a)
la documentazione specifichi il processo da seguire quando un modello nuovo o modificato è applicato nell’ambiente di produzione;
b)
la documentazione comprenda i risultati delle prove di applicazione dei modelli di rating nei sistemi informatici, tra cui la conferma che il modello di rating applicato nel sistema di produzione è identico a quello descritto nella documentazione e funziona come previsto.
9. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera h), l’autorità competente verifica che l’autovalutazione da parte dell’ente della conformità ai requisiti normativi per il metodo IRB sia effettuata separatamente per ciascun sistema di rating e sia rivista dall’audit interno o da un’altra unità di audit indipendente comparabile.
Storico versioni
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