Art. 28
Solidità ed efficacia del processo di individuazione del default di un debitore
In vigore dal 20 ott 2021
Solidità ed efficacia del processo di individuazione del default di un debitore
1. Nel valutare la solidità e l’efficacia del processo di individuazione del default di un debitore in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutti i default siano identificati tempestivamente, in particolare che la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni rilevanti siano efficaci e avvengano con sufficiente frequenza;
b)
quando l’individuazione del default di un debitore si fonda su processi automatici, vengano effettuate prove per accertare che i default siano correttamente identificati dal sistema informativo;
c)
ai fini dell’individuazione del default di un debitore sulla base della valutazione umana, i criteri per la valutazione dei debitori e le soglie di attivazione del default siano definiti nella documentazione interna in modo sufficientemente dettagliato, tale da garantire la coerenza nell’identificazione dei default da parte di tutti i membri del personale coinvolti in tale identificazione;
d)
quando l’ente applica la definizione di default a livello di debitore, esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena è stato individuato il default di un debitore, tutte le esposizioni verso tale debitore siano registrate come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi, linee di business e localizzazioni geografiche all’interno dell’ente e delle sue filiazioni nonché, se del caso, all’interno della sua impresa madre e delle relative filiazioni;
e)
in caso di ritardo nell’attribuzione dello stato di default a tutte le esposizioni verso un debitore di cui alla lettera d) a seguito del default di una o più esposizioni del debitore, tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’applicazione della soglia di rilevanza definita a norma dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nella definizione del default e la coerenza di tale soglia di rilevanza con la soglia di rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato fissata dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171, e accerta che:
a)
esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che lo stato di default sia attribuito in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della valutazione di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e sia conforme alla soglia di rilevanza pertinente per un’obbligazione creditizia in arretrato definita dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171;
b)
il processo di conteggio dei giorni di arretrato sia coerente con gli obblighi contrattuali o giuridici del debitore, tenga sufficientemente conto dei pagamenti parziali e sia applicato in modo coerente.
3. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1 e alla valutazione stabilita al paragrafo 2, l’autorità competente accerta che:
a)
l’ente abbia una chiara politica di applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, a livello del debitore o a livello della singola linea di credito;
b)
la politica di cui alla lettera a) sia allineata alla gestione del rischio dell’ente e applicata in modo coerente;
c)
quando l’ente applica la definizione di default a livello della singola linea di credito:
i)
esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena una linea di credito sia stata individuata come linea in stato di default, tale linea di credito sia contrassegnata come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi all’interno dell’ente;
ii)
quando si verifica un ritardo nell’attribuzione dello stato di default di una linea di credito in tutti i pertinenti sistemi di cui al punto i), tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.
Storico versioni
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