Art. 29
Riclassificazione in bonis
In vigore dal 20 ott 2021
Riclassificazione in bonis
1. Nel valutare la solidità delle soglie di attivazione e del processo di riclassificazione di un debitore in default come debitore regolare in conformità dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
le soglie di riclassificazione siano determinate per ciascuna soglia di attivazione del default e siano chiaramente specificati l’individuazione e il trattamento dei crediti soggetti a ristrutturazione onerosa;
b)
la riclassificazione sia possibile solo dopo che abbiano cessato di applicarsi tutte le soglie di attivazione del default e siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti per la riclassificazione;
c)
le soglie e il processo di riclassificazione siano determinati in modo prudente, in particolare che assicurino che la riclassificazione come regolare non venga effettuata quando l’ente prevede che l’obbligazione creditizia non venga adempiuta integralmente senza che l’ente ricorra ad azioni quali l’escussione delle garanzie.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che le politiche e le procedure dell’ente non permettano di riclassificare un debitore in default come debitore regolare semplicemente in conseguenza di modifiche dei termini o delle condizioni delle obbligazioni creditizie, a meno che l’ente abbia constatato che tali modifiche consentono di non giudicare più improbabile che il debitore adempia integralmente.
3. L’autorità competente verifica l’analisi su cui l’ente ha fondato i propri criteri di riclassificazione. Essa accerta che l’analisi tenga conto della storia di default precedente dell’ente e della percentuale dei debitori in stato di default che, dopo essere stati riclassificati come debitori regolari, ritornano in default in breve tempo.
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