Art. 30 · Disposizioni generali

Art. 30

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti: a) l’adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli ; b) l’adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36; c) l’applicazione da parte dell’ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all’articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40. 2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi: a) esame delle pertinenti politiche interne dell’ente; b) esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating; c) esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating; d) esame dei verbali degli organi interni dell’ente responsabili dell’approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate; e) esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating; b) esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall’ente durante l’elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall’ente; c) richiesta all’ente di ulteriore documentazione o di fornire un’analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti; d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all’ambito della valutazione dell’assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating; e) esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente; f) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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