Art. 22
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi
In deroga al divieto di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché:
a)
i suini siano stati detenuti in uno stabilimento in cui non sono state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data del movimento e tale stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
c)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2;
d)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli ;
e)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1.
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