Art. 11

Condizioni generali supplementari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni generali supplementari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni 1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché: a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 90 giorni, e durante il periodo di 30 giorni immediatamente precedente la data di spedizione in tale stabilimento non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I: i) nello stabilimento di spedizione; o ii) nell'unità epidemiologica di tale stabilimento di spedizione in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina classica non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra; b) sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati, con esito favorevole in relazione alle peste suina classica: i) da un veterinario ufficiale; ii) nelle 24 ore precedenti il movimento della partita; e iii) conformemente all', paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; c) se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno o test per la ricerca degli anticorpi prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione: i) a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati; e ii) conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se del caso, devono ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento della partita.
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