Art. 3
Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina classica
In vigore dal 9 giu 2021
Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina classica
In caso di focolaio di peste suina classica in suini detenuti o selvatici, le autorità competenti degli Stati membri istituiscono:
a)
in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
b)
in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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