Art. 21
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro o un paese terzo a fini di ulteriore trattamento o trasformazione
In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro o un paese terzo a fini di ulteriore trattamento o trasformazione
1. In deroga al divieto di cui all' del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all', paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2;
c)
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli ;
d)
il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
e)
i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello designato conformemente all', paragrafo 1, verso:
i)
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
ii)
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
iii)
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
a)
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
b)
conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
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