Art. 24

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni, che sono oggetto delle prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all', unicamente purché: a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I siano effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I che non soddisfano: i) le condizioni generali supplementari di cui agli ; e ii) le condizioni specifiche di cui all'; b) l'operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:934:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo