Art. 25

Bolli sanitari speciali

In vigore dal 9 giu 2021
Bolli sanitari speciali Le autorità competenti degli Stati membri interessati provvedono affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all' del regolamento (CE) n. 853/2004: a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, a meno che non si applichino condizioni specifiche per i movimenti da tali zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni, come stabilito all'; e b) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e spostati da uno stabilimento designato conformemente all', paragrafo 1.
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Bolli sanitari speciali (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/934) — Testo vigente | Portale Normativo