Art. 27

Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 9 giu 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici 1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici: a) per uso domestico privato; b) connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.
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