Art. 29
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I
In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I
In deroga ai divieti di cui all', le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti di partite di prodotti di cui all' da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi purché:
a)
siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni;
b)
l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alle lettere c) e d);
c)
i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1;
d)
i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina classica.
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